Gestione dipendenti pubblici: arrivano ulteriori chiarimenti

Fornite istruzioni operative sull’avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità di “Nuova Passweb” (INPS, messaggio 23 settembre 2025, n. 2764).

Dopo il recente messaggio 2730/2025, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti operativi in merito alle istruzioni già fornite riguardanti la Gestione dipendenti pubblici (GDP) e sull’avvio del graduale percorso di inibizione di alcune funzionalità di “Nuova Passweb”.

In particolare, l’INPS ha comunicato che, per le amministrazioni/enti inquadrati esclusivamente nel comparto degli enti locali (CPDEL, CPS, CPI ed ex INADEL), a decorrere dal 1° ottobre 2025, non sarà consentito l’utilizzo delle sole funzionalità di popolamento delle posizioni assicurative dei propri dipendenti e, in particolare, saranno inibite le funzioni “Inserisci”, “Modifica” ed “Elimina periodo di servizio”. Gli interventi sul conto assicurativo degli iscritti saranno possibili soltanto mediante i flussi UniemensListaPosPA.

Il blocco sarà operativo per i periodi fino alla competenza 30 settembre 2012, per i quali era consentito l’intervento diretto su “Nuova Passweb”.

Per quanto attiene, invece, alle amministrazioni/enti inquadrati nel comparto Stato (CTPS, CPUG ed ex ENPAS), sarà ancora possibile operare tramite l’applicativo “Nuova Passweb” con le consuete modalità.

Inoltre, l’Istituto fa presente che il blocco implementato sull’applicativo “Nuova Passweb” agisce a livello del singolo periodo di servizio afferente a un’amministrazione/ente avente come cassa obbligatoria la CPDEL, la CPS, la CPI e l’ex INADEL.

Detrazione IVA durante la liquidazione: il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che una società in liquidazione volontaria può detrarre l’IVA su spese professionali legate alla gestione di contenziosi e al recupero crediti (Agenzia delle entrate, risposta 22 settembre 2025, n. 251).

L’Istante è una S.R.L. posta in liquidazione volontaria per conseguimento dell’oggetto sociale, dichiara che, fino alla messa in liquidazione, ha esercitato una delle attività rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del Decreto IVA e non ha detratto in toto l’IVA sulle fatture ricevute in relazione all’attività esercitata ai sensi dell’articolo 19 del citato Decreto. La procedura di liquidazione è ancora in corso a causa di contenziosi tributari pendenti e di un procedimento non concluso di recupero crediti insoluti. Successivamente all’inizio della liquidazione, l’Istante ha ricevuto fatture passive di importo considerevole da professionisti che hanno gestito il contenzioso tributario e l’attività legale di recupero crediti. Pertanto la domanda posta è se la società possa detrarre l’IVA addebitata in tali fatture.

 

L’Agenzia delle entrate premette che i principi che regolano il diritto alla detrazione sono rinvenibili negli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA, che a loro volta recepiscono gli articoli167 e seguenti, e 178 e seguenti della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA). Tra questi principi, vi è quello della “inerenza (rectius, afferenza)” dell’acquisto rispetto alle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo.

L’Agenzia ricorda altresì che l’esercizio del diritto alla detrazione non è in linea di principio precluso durante la fase di liquidazione.

La messa in liquidazione non comporta un’automatica cessazione dell’attività; essa rappresenta l’ultima fase della vita di una società, ma resta pur sempre parte dell’attività d’impresa.

Tale concetto è supportato anche da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la finalità di liquidazione non incide sulla natura economica delle operazioni.

 

Di conseguenza, in ossequio al principio di neutralità dell’IVA, deve riconoscersi in linea di principio il diritto alla detrazione per acquisti effettuati nello svolgimento dell’attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra i beni/servizi acquistati e l’attività stessa.

Anche la Corte di Cassazione conferma che con la liquidazione cessa l’attività esente e torna applicabile l’ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell’IVA.

 

Di conseguenza, nel caso di specie, le fatture per la gestione del contenzioso tributario sono connesse alla definizione agevolata delle controversie, un’attività propedeutica e strumentale alle finalità liquidatorie. Anche l’attività di recupero crediti può essere considerata connessa alla liquidazione, poiché i crediti non hanno natura commerciale.
Per questi motivi, l’Agenzia ritiene che la società possa detrarre l’IVA addebitata nelle fatture ricevute durante la fase di liquidazione.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, che consente di correggere errori od omissioni. L’Istante, dunque, potrà presentare la dichiarazione integrativa al ricorrere dei presupposti di legge, come chiariti dalla circolare n. 1/E/2018 e nei documenti di prassi pubblicati.

CCNL Salute, Sanità e Cura Confcommercio: aggiornamenti sulle trattative di rinnovo 

I sindacati chiedono di accelerare i negoziati: prossimo incontro il 26 settembre 

Il 16 settembre 2025 le Organizzazioni sindacali Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs e Confcommercio Salute, Sanità e Cura si sono incontrate per il proseguimento delle trattative di rinnovo del CCNL di settore, scaduto il 31 dicembre 2024.

Durante l’incontro, le Parti Sociali si sono concentrate su temi come salute e sicurezza, contrattazione e orario di lavoro.

Inoltre, le Parti hanno conferito sull’importanza del prossimo incontro, fissato in modalità plenaria per il 26 settembre 2025. In questa sede sarà affrontato il dibattito sugli aumenti salariali e la durata del nuovo CCNL. 

Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto infine di velocizzare il processo negoziale al fine di raggiungere un accordo che offra un adeguato riconoscimento economico ai lavoratori, in linea con gli altri contratti del settore socio-sanitario.