EDILIZIA LAZIO: Protocollo d’intesa “Per un lavoro di qualità in edilizia”

Firmato il 7/4/2022, tra la Regione Lazio e le Parti sociali del settore Edile, il Protocollo d’intesa “Per un lavoro di qualità in edilizia”

Il presente Protocollo sottoscritto il 7 aprile 2022, ha natura sperimentale e produce effetti dalla data di stipula.
Esso ha ad oggetto la realizzazione di un Piano di Intervento volto alla promozione e alla valorizzazione della legalità nel settore edile nella regione Lazio e di contrasto al fenomeno del caporalato, nel rispetto di altri protocolli di legalità, al fine di evitare duplicazione di adempimenti e nel rispetto delle normative nazionali già esistenti.

Premesso che in edilizia svolgono un ruolo attivo gli Enti Bilaterali costituiti ai sensi e per gli effetti delle contrattazioni collettive nazionali di lavoro sottoscritta tra Ance, Aniem Confapi, CNA, Confartigianato, Claii, Fiae/Casartigiani, Lega COOP, Confcoperative e Agci e Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil, le Parti convengono che i CCNL a cui si deve far riferimento siano quelli sottoscritti dalle suddette Organizzazioni datoriali e Sindacali.
Ciò posto, il Protocollo si pone l’obiettivo di garantire l’applicazione della Contrattazione Collettiva Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, sottoscritta dalle parti sociali nazionali e della contrattazione integrativa Territoriale a cui fanno riferimento le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente protocollo, per le lavorazioni edili, così come definite dalla sfera di applicazione dei CCNL richiamati, sia in ambito privato che pubblico.

I contenuti del presente Protocollo saranno recepiti nella norma di attuazione dell’art. 14 della LR 18/2019.

Nuovo regolamento Sanimoda nell’industria della Moda

Approvato dal C.d.A. del 21 gennaio 2022 il Regolamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’industria della Moda (Sanimoda).

Il suddetto regolamento si applica ai lavoratori dei seguenti CCNL:
– Tessile e Abbigliamento
– Occhiali e occhialeria
– Calzaturiero
– Spazzole, Pennelli e Scope
– Penne, Matite e articoli affini
– Pelletteria
– Giocattoli e modellismo
– Concerie Industriali.
Sono iscritti a SANIMODA, in qualità di Associati:
a. le imprese che applicano i suddetti CCNL, con lavoratori iscritti al Fondo
b. i lavoratori a tempo pieno o parziale (part-time), come indicato nei CCNL in vigore. In particolare, salvo modifiche future, i Contratti concordano di indicare come soggetti che devono essere iscritti i dipendenti non in prova delle imprese di cui sopra, operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro:
– a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti)
– a tempo determinato così come previsto dai CCNL di riferimento
– a domicilio e a chiamata che prestino la loro opera per l’Azienda con continuità.
A tal fine, si intende il rapporto di lavoro nel quale il lavoratore abbia prestato la sua attività, anche in diversi periodi sommati tra loro, almeno 9 mesi nell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre)
– i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL sopra richiamati. In caso di passaggio ai vari livelli nella corrispondente Confederazione, possono mantenere l’iscrizione al Fondo purché agli stessi venga applicato uno dei suddetti CCNL.
Nei casi di lavoratori a tempo parziale, non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale.
Nel caso lo stesso lavoratore abbia due o più rapporti di lavoro part-time, disciplinati dai CCNL elencati all’art. 1 del presente Regolamento, l’iscrizione a SANIMODA ed il contributo saranno dovuti solo dall’Azienda con il contratto che prevede l’orario più lungo. Nel caso di parità di orario, iscrizione e versamento del contributo saranno dovuti dal datore di lavoro con cui intercorre il contratto con maggiore anzianità di servizio.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, oltre agli Associati, i seguenti componenti del nucleo familiare del lavoratore dipendente iscritto:
a. Il coniuge fiscalmente a carico e il convivente more uxorio (legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1 comma 36) o unito civilmente il cui reddito complessivo annuo (intendendosi quello di imposta) non deve essere superiore a € 2.840,51 (DPR n. 917/1986 punto 2 o quello pro tempore vigente)
b. I figli minorenni del lavoratore iscritto limitatamente a specifiche garanzie dettagliate nel piano sanitario a cui si rimanda.
Il diritto alle prestazioni sanitarie del Fondo dei componenti del nucleo familiare permane finché sussiste l’iscrizione del lavoratore dipendente. I componenti del nucleo familiare perdono quindi la possibilità di fruire delle prestazioni sanitarie quando l’iscritto esce dalla copertura sanitaria.
La quota di contribuzione è a carico dell’Azienda ed è prevista dal CCNL di riferimento in vigore.
La contribuzione è trimestrale e spetta ai dipendenti in base al loro stato occupazionale del primo giorno lavorativo del trimestre a cui si riferisce.
a. 20/01 per il primo trimestre dell’anno (gennaio, febbraio, marzo)
b. 20/04 per il secondo trimestre dell’anno (aprile, maggio, giugno)
c. 20/07 per il terzo trimestre dell’anno (luglio, agosto, settembre)
d. 20/10 per il quarto trimestre dell’anno (ottobre, novembre, dicembre).
La contribuzione deve essere versata tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato a SANIMODA indicato sul sito www.sanimoda.it.

Conversione permessi di soggiorno: stop servizio telematico dal 22 aprile

Dal 22 aprile fino al 10 maggio compreso non si potranno inoltrare telematicamente sul sito del Ministero dell’Interno le istanze di conversione dei permessi di soggiorno in lavoro subordinato e autonomo (Modelli VA, VB, Z, LS, LS1, LS2), né le istanze per l’ingresso per lavoro subordinato non stagionale di lavoratori che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (Modello BPS), a valere sulle quote previste.

 

L’applicativo attualmente in uso non sarà operativo per complessivi 14 giorni lavorativi, per consentire le operazioni di rilascio in esercizio della nuova versione del Portale Servizi del Ministero dell’Interno, relativa all’invio delle istanze di nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare.
Durante tale periodo gli Sportelli Unici per l’Immigrazione potranno continuare ad avere accesso al sistema di gestione delle istanze in sola visualizzazione per le necessità del caso.

A partire dall’11 maggio prossimo, il nuovo Portale Servizi del Ministero dell’Interno, con le nuove versioni dei modelli di domanda, sarà raggiungibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/, sezione Sportello Unico per l’Immigrazione (Comunicato Ministero lavoro 7 aprile 2022)