Trattenuta della quota di sottoscrizione sindacale del CCNL Calzature industria

Le aziende a cui si applica il CCNL Calzature industria, con la busta paga di marzo, devono trattenere le quote per il servizio sindacale contrattuale in riferimento a quei lavoratori che non hanno manifestato il loro diniego alla suddetta trattenuta

Le Parti firmatarie hanno convenuto il versamento della quota di sottoscrizione contrattuale di 40 Euro a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil.
I lavoratori che non hanno voluto aderire alla sottoscrizione lo hanno comunicaato per iscritto entro il mese di novembre 2021. Inoltre, la trattenuta non verrà effettuata ai lavoratori che hanno per iscritto di voler devolvere la quota di sottoscrizione contrattuale ad altra e diversa Organizzazione Sindacale;
Entro il 31/3/2022, l’Azienda dovrà versare le trattenute a mezzo di bonifico bancario, sul seguente c/c:
– n. IBAN IT13U0832703211000000004904
– presso Banca di Credito Cooperativo di Roma – ag. 7,
– intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil.

Comunicazione del lavoro intermediato tramite piattaforme digitali: modulo UNI-piattaforme

A decorrere dal 14 aprile 2022 viene attivato il modulo di comunicazione obbligatoria UNI-piattaforme, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 22 febbraio 2022, n. 31, per assolvere all’obbligo di comunicazione in caso di instaurazione del rapporto di lavoro intermediato da piattaforma digitale.

Costituisce lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.
Si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d’opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.
A tal fine, si intendono piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro.

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro intermediato da piattaforma digitale, il committente è tenuto a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, tramite il modello “UNI-piattaforme”, disponibile sul sito dello stesso Ministero all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.
La comunicazione assolve agli obblighi informativi nei confronti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL, delle Regioni e Province Autonome e, nel caso di lavoratori stranieri, del Ministero dell’Interno.

Fermo restando il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, in caso di prestazione autonoma, ivi inclusa quella occasionale, il committente è tenuto a inviare la comunicazione con il modello “UNI-piattaforme”entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, caratterizzati dalle medesime informazioni temporali, di ore di lavoro previste e luogo della prestazione, l’obbligo di comunicazione può essere assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d’opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l’inquadramento contrattuale.
Le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere né annullate né rettificate.

L’accesso al portale per la comunicazione con il modello “UNI-piattaforme”è consentito solo tramite le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). La comunicazione può essere inviata direttamente dal referente aziendale oppure tramite delega ad un soggetto abilitato.
I referenti aziendali e i soggetti abilitati devono, per poter inviare le comunicazioni, preventivamente registrare rispettivamente le aziende o lo studio professionale o l’impresa capogruppo.
Sono considerati soggetti abilitati all’invio delle comunicazioni UNI-Piattaforme: i Consulenti del Lavoro; gli Avvocati e Procuratori Legali; i Dottori Commercialisti; i Ragionieri; i Periti Commerciali; le Associazioni di categoria; le Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli; Consorzi e Gruppi di imprese; Periti agrari e agrotecnici.

Conversione DL Sostegni-ter: esteso il regime fiscale dei pensionati neoresidenti

La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), ha previsto l’estensione del regime fiscale dei pensionati neoresidenti di cui all’art. 24-ter del TUIR (art. 6-ter, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. In L. n. 25/2022).

Ai sensi dell’art. 24-ter, D.P.R. n. 917/1986, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Condizione per fruire della sostitutiva è il trasferimento in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3.000, colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

La conversione in Legge del DL Sostegni-ter, ha esteso la suddetta condizione, prevedendo che il regime di favore è ammesso in caso di trasferimento della residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.