Farmacie: passaggio al FIS e obblighi contributivi

Con il Messaggio 16 febbraio 2022, n. 772, l’INPS fornisce, in riferimento alle farmacie, le istruzioni operative relative  al recupero del contributo ordinario, versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali da marzo 2020, e indica l’iter da seguire per la regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Successivamente al passaggio delle farmacie dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al Fondo di integrazione salariale (FIS), con effetto retroattivo, l’Inps ha fornito istruzioni operative  per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi.
A decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai farmacisti verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al versamento al FIS) che sostituisce il codice autorizzazione “0S”(datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).
La procedura di calcolo verrà adeguata per stabilire la corretta aliquota contributiva dovuta.

I farmacisti interessati, inoltre, per il recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> i nuovi codici causali introdotti per tale finalità :
Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
– in <CausaleADebito> il codice “M131” o “M149” già in uso;
– in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
– in <SommaADebito> l’importo del contributo:
a) pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti – M131);
b) pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M149).
La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.

I chiarimenti del Fisco sulla RITA

Il Fisco chiarisce alcune questioni interpretative relative alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (c.d. RITA) (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 16 febbraio 2022, n. 9/E)

La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (c.d. RITA), introdotta in via sperimentale, per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018, è attualmente a regime.
Tale istituto risponde alla precipua funzione di sostenere il reddito dei soggetti rimasti senza lavoro, nel periodo che manca al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
La RITA, per le caratteristiche che presenta, non costituisce una prestazione di carattere definitivo. Essa, infatti, oltre a poter essere revocata, può interessare tutto o parte del montante accumulato ed è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso in cui sia stata richiesta, a titolo di RITA, l’intera posizione individuale maturata dall’iscritto alla data della richiesta medesima.
Ne consegue che, anche in caso di erogazione di una anticipazione anteriormente alla erogazione della RITA, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. La prestazione definitiva sarà costituita, in caso di RITA parziale, dai montanti non utilizzati per l’erogazione della RITA stessa e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA; mentre, in caso di RITA totale, dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA.
Nella particolare ipotesi in cui non dovesse residuare alcuna posizione individuale, sia perché è stata richiesta una RITA totale sia perché, in corso di erogazione della RITA, non sono stati effettuati versamenti contributivi ulteriori, si ritiene che il conguaglio dell’imposta versata sull’anticipazione possa essere effettuato, anche per ragioni di semplificazione, a cura della forma pensionistica complementare, in occasione dell’erogazione dell’ultima rata di RITA.
Rimane fermo, in ogni caso, il criterio di imputazione dell’anticipazione che ne prevede la prioritaria imputazione ai montanti più retrodatati e poi a quelli più recenti, con la conseguenza che sono imputati a titolo di RITA i montanti che non sono stati considerati ai fini dell’imputazione dell’anticipazione.
La RITA, per sua definizione, è una prestazione “temporanea” in capitale ad erogazione frazionata. Il carattere non definitivo di tale prestazione è confermato, fra l’altro, non solo dal fatto che la stessa è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso di richiesta dell’intero montante accumulato, ma anche dal fatto che la stessa è revocabile e continua a essere gestita dalla forma pensionistica nel corso della sua erogazione.
Il capitale richiesto a titolo di RITA, pertanto, non entra nell’immediata disponibilità del beneficiario, se non nella misura della singola rata percepita.
A tale proposito, la COVIP ha precisato che la sua erogazione avviene in modo necessariamente frazionato in considerazione della particolare funzione di sostegno al reddito che la stessa assolve.
Le somme richieste a titolo di RITA, che costituiscono un capitale unitario nella misura in cui sono caratterizzate da un particolare vincolo di destinazione, continuano, tuttavia, al netto delle rate di volta in volta erogate, a rimanere nella disponibilità della forma pensionistica, che, come già detto, le gestisce secondo la linea concordata con l’iscritto.
La tassazione è, infatti, applicata sulla singola rata di RITA, al momento della sua erogazione, in base al principio di cassa.
Ciò considerato, si ritiene che la misura dell’aliquota applicabile non possa cristallizzarsi al momento della accettazione della richiesta della RITA, ma continui a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della RITA medesima.
Infine, per le prestazioni erogate a titolo di RITA a un “vecchio iscritto” riferite a montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, si applica, sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari, l’aliquota del 15 per cento, che si riduce fino al 9 per cento in ragione dell’anzianità di iscrizione al fondo.

Cassa Edile di Modena: nuovi contributi

La Cassa Edile della provincia di Modena pubblica la nuova tabella contributiva per le Imprese Edili che applicano il CCNL Ance e Cooperative in vigore dall’1/1/2022

TABELLA CCNL ANCE – COOP IMPRESE

Contribuzione in vigore dall’1/1/2022

Contributi

Quota a carico Aziende

Quota a carico lavoratori

Totale

APE 3,60%   3,60%
Cassa Edile 1,875% 0,375% 2,25%
Ente Scuola CTP 0,65%   0,65%
Contributo Fondo Prepensionamento 0,20%   0,20%
Quota Adesione Contrattuale Nazionale e Provinciale 0,66% 0,22% 0,88%
Totali Parziali 6,985% 0,595% 7,58%
     
Contributo Fondo Sanitario Nazionale 0,60%   0,60%
Contributo Fondo incentivo all’occupazione 0,10%   0,10%
     
Contributo RLST (per imprese senza RLS interno) 0,20%   0,20%
Contributo Associativo Ance Nazionale (per imprese aderenti a Ance con sede fuori provincia di Modena ed iscritte alla Cassa Edili della Provincia di Modena) 1,30%   1,30%
     
Contributo Fondo Sanitario Impiegati 0,26%   0,26%