Ulteriori istruzioni sull’assegno unico e universale

10 febb 2022 Dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE. L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda.

L’assegno è erogato dall’Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa. Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età.
Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle seguenti condizioni, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale.
Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.
In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d’età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste dalla normativa in parola.

Il richiedente l’assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio minorenne con disabilità come definita ai fini ISEE, gli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 del citato articolo 4, sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 in commento pari a 80 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa che devono essere posseduti al momento della domanda.

È previsto il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo. Infine, è prevista una clausola di indicizzazione in base alla quale gli importi dell’assegno, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:
– portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.
In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
– conto corrente bancario;
– conto corrente postale;
– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

I chiarimenti del Fisco sul nuovo decreto ACE

I conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria. (Agenzia delle Entrate – Risposta 09 febbraio 2022, n. 82)

Il nuovo decreto ACE (DM MEF 03.08.2017) contiene un elenco di operazioni che il legislatore ha ritenuto potenzialmente elusive, in quanto idonee a realizzare una indebita moltiplicazione del beneficio ACE all’interno dei gruppi societari, attraverso movimentazioni di somme di denaro, effettuate al fine di creare base ACE in capo a più soggetti, a fronte di un’unica immissione di capitale di rischio.
La ratio delle disposizioni in commento è di natura antielusiva e consiste nell’evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Presupposto di tale “indebita moltiplicazione”, anche solo potenziale, è il trasferimento di somme di denaro all’interno del gruppo stesso attraverso cui “creare artificiosamente” base agevolabile ai fini ACE, utilizzando risorse che, in precedenza, hanno già determinato un’agevolazione in capo ad altri soggetti del gruppo.
In tale ottica il Nuovo Decreto ACE prevede espressamente che la variazione in aumento rilevante ai fini ACE (già ridotta per effetto di eventuali conferimenti in denaro operati nel gruppo) debba essere ulteriormente diminuita fino a concorrenza “dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo”.
La norma fa evidentemente riferimento ai “corrispettivi in denaro” che, immessi nel gruppo, potrebbero essere utilizzati al fine di effettuare successivi conferimenti agevolabili.
In tale contesto, con riferimento alla sostanzialmente analoga fattispecie dell’acquisto di partecipazioni nel gruppo, contemplata dal precedente DM 2012 ed attualmente disciplinata dal nuovo DM ACE è stata chiarita l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina antielusiva speciale delle operazioni di acquisto infragruppo di partecipazioni nei casi in cui detto acquisto non si realizzi mediante un contratto di compravendita che preveda la corresponsione di un corrispettivo, ossia di un prezzo in denaro.
Ciò considerato, nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria l’istante ha beneficiato di un conferimento d’azienda che ha previsto l’apporto di un complesso di beni (ramo d”azienda) in capo allo stesso, il quale – in contropartita – ha ceduto una quota di partecipazione nella società conferitaria.
L’operazione ha presupposti simili alla cessione d’azienda con la differenza che in tale specifica operazione non vi è il pagamento di un corrispettivo in denaro ma un equivalente numero di quote nella società in cui si conferisce il complesso.
Tale circostanza (i.e. assenza di un corrispettivo in denaro), sulla base di quanto fin qui considerato, esclude che tale ipotesi possa rientrare, in capo al conferitario, nelle operazioni di acquisto di azienda/ramo d’azienda potenzialmente elusive di cui al nuovo DM ACE.
Ciò poiché in tale operazione (conferimento d’azienda/ramo d’azienda) viene a mancare il presupposto alla base della realizzazione del potenzialmente fenomeno duplicativo che la norma contrasta che, si ricorda, è il trasferimento di somme di denaro, che hanno già incrementato il capitale proprio di chi le ha ricevute, ad altri soggetti del gruppo potenzialmente legittimati ad usare tali somme per porre in essere ulteriori conferimenti in denaro.
Sulla base di quanto sopra osservato, si ritiene che i conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria.

Estensione del regime dell’adempimento collaborativo

Ulteriori contribuenti sono ammissibili al regime dell’adempimento collaborativo (MEF – Decreto 31 gennaio 2022)

Per gli anni 2022, 2023 e 2024, i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, possono essere ammessi al regime di adempimento collaborativo (artt. da 3 a 7, d.lgs n. 128/2015).
Al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è stato istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
L’adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l’Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo.
L’adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali. L’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l’idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e l’adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all’interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l’Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all’Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo.
Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l’Agenzia non condivide la posizione dell’impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell’accertamento.
In caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all’attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.
Il contribuente che aderisce al regime è inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.