Il cambiamento del Codice ATECO 2025 non causa cessazione del CPB se l’attività rimane invariata

L’Agenzia delle entrate chiarisce se il cambiamento del codice ATECO dovuto all’aggiornamento ATECO 2025 causa la cessazione del Concordato Preventivo Biennale (Agenzia delle entrate, risposta 10 settembre 2025, n. 236).

L’Agenzia delle entrate esamina la situazione di un’azienda che opera come agente plurimandatario di commercio nel settore del noleggio di autoveicoli, fungendo da intermediario nella stipula di contratti di noleggio a lungo e breve termine e percependo commissioni. Poiché l’attività non era specificamente prevista nelle precedenti tabelle ATECO, l’istante utilizzava il codice ATECO generico 45.11.02 a cui era associato il modello ISA CM09U.

Con l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, un nuovo codice più appropriato, il 77.51.00, è stato creato per la sua attività di intermediazione, al quale è associato il modello ISA EG61U.

L’istante sta valutando di aderire al Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e, dunque, il suo dubbio riguarda l’applicazione dell’articolo 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024, che prevede la cessazione del CPB se il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella precedente.

 

L’Agenzia ricorda che l’articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce la cessazione del CPB se il contribuente modifica l’attività, ma non se per le nuove attività è previsto l’applicazione del medesimo ISA.
Già nella circolare n. 18/E/2024 e nelle FAQ del 28 maggio 2025, l’Agenzia chiarisce che il cambio del codice attività dovuto all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025 non rileva ai fini della cessazione del CPB, anche se ne deriva l’applicazione di un diverso ISA, in quanto non è una modifica sostanziale dell’attività effettivamente esercitata.  Ne deriva che:

  • se l’attività nel biennio concordatario corrisponde a quella precedente, la cessazione non si verifica;
  • se l’attività viene modificata, ma l’ISA applicabile rimane il medesimo, la cessazione non si verifica;
  • la cessazione non si verifica per il cambio del codice attività dovuto all’aggiornamento ATECO 2025, anche se comporta un diverso ISA, perché non configura un cambiamento sostanziale dell’attività.

Inoltre, la risoluzione n. 24/E/2025 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2025, gli operatori devono utilizzare i nuovi codici ATECO negli atti e nelle dichiarazioni. L’adozione di ATECO 2025 non comporta obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati immediata, ma va fatto alla prima dichiarazione di variazione o se richiesto da specifiche normative. Per le dichiarazioni IVA 2025, è consentito indicare sia i codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) che i nuovi ATECO 2025, con un’indicazione nella casella “Situazioni particolari”.

 

Pertanto, nel presupposto che l’attività effettivamente svolta non sia modificata, l’istante dovrà utilizzare, già a partire dal 1° aprile 2025 (data di entrata in vigore della nuova classificazione ATECO), il nuovo codice attività 77.51.00 (associato all’ISA EG61U). Il codice precedentemente utilizzato dall’istante (45.11.02, confluito nel 47.92.21, associato all’ISA DM09U) non dovrà essere usato. A differenza della dichiarazione annuale IVA 2025, per la dichiarazione annuale delle imposte sui redditi (Modello Unico 2025) relativa al periodo d’imposta 2024, che sarà presentata dopo il 1° aprile 2025, deve essere utilizzato il nuovo codice ATECO 77.51.00 (cui è associato l’ISA EG61U).

CCNL Funzioni Locali: nuovo incontro per il rinnovo contrattuale

Rinnovo CCNL 2022-2024: le nuove proposte di Aran e le riserve sindacali

Lo scorso 9 settembre si è svolto l’incontro tra le OO.SS. e l’Associazione datoriale Aran per la prosecuzione delle trattative di rinnovo del CCNL di settore per il periodo 2022-2024.

Come riportato in un comunicato della Fp-Cgil, l’Aran ha presentato nuove proposte tra cui la valorizzazione dei vice segretari negli incarichi di EQ negli enti privi di dirigenza; il trattamento del personale convenzionato tra enti; l’incremento del fondo straordinario negli enti senza dirigenza e l’indennità di servizio esterno.

Le  Organizzazioni sindacali hanno espresso riserve sulle risorse stanziate per il rinnovo contrattuale e hanno avanzato riflessioni critiche su diverse questioni, come le disparità di trattamento economico tra il personale a tempo parziale incaricato di EQ e quello impiegato nello scavalco in eccedenza; l’impossibilità di aumento del fondo straordinario a carico del salario accessorio e la necessità di risorse aggiuntive e la contestazione dell’abolizione del limite minimo di 1,00 euro per le indennità di servizio esterno.

Infine, i Sindacati hanno ribadito la necessità di soluzione alla disparità di trattamento economico durante le ferie e la previsione di titoli equivalenti alla laurea per accedere all’area dei funzionari.

Il prossimo tavolo di confronto è stato fissato per il 2 ottobre 2025.

CIRL Edilizia Artigianato Piemonte: siglato l’accordo per l’EVR 2025

Con 4 parametri positivi, stabilito al 3,2% l’EVR 2025 per l’Edilizia Artigiana in Piemonte

L’8 agosto 2025 le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl del Piemonte, Fillea-Cgil Torino e Piemonte e le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni, CNA Piemonte-Unione Costruzioni, Fiae-Casartigiani Piemonte hanno siglato l’accordo per la determinazione annuale dell’EVR per l’anno 2025.

Ai fini della determinazione del suddetto Elemento Variabile della Retribuzione le Parti Sociali hanno verificato l’andamento del settore edile artigiano nel periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 con riferimento ai dati del triennio 2024-2023-2022 confrontati con quelli del triennio precedente 2023-2022-2021.

La verifica dei parametri territoriali considerati, con esito di 4 indicatori positivi e 1 negativo, ha evidenziato le condizioni favorevoli alla corresponsione dell’EVR nella misura pari al 3,2%.

Ogni impresa, dopo aver verificato i propri parametri aziendali, potrà inviare la documentazione alla Cassa Edile di riferimento territoriale entro il 31 ottobre 2025. Gli importi dell’EVR 2025 saranno erogati con la retribuzione di settembre 2025.

Infine, gli arretrati maturati da gennaio ad agosto 2025 saranno erogati entro le competenze di dicembre 2025 in un’unica soluzione o, come prevede l’allegato C dell’accordo, in 4 tranches.

EVR per le province di Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli, Torino

Livello Minimo 8.8.2025 EVR 2025
2.147,21 68,71
1.912,08 61,19
1.593,54 50,99
1.485,23 47,53
1.381,22 44,20
1.239,90 39,68
1.062,30 33,99

Per la sola Provincia di Alessandria l’erogazione dell’EVR 2025 si rimanda a successivo accordo tra le Parti da definirsi entro settembre 2025.