POSTE ITALIANE: lavoro agile

Siglato il 1/3/2022, tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Postepay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e la SLC-CGIL, la SLP-CISL, la UILposte, la FAILP-CISAL, la CONFSAL Comunicazioni e FNC UGL Comunicazioni, l’accordo sul lavoro agile.

Con l’accordo in oggetto è stato  migliorato l’impianto normativo definito dalla precedente intesa del 18 dicembre 2020, anche in coerenza ai contenuti del Protocollo Nazionale del 7 dicembre 2021, sottoscritto in materia da Governo e Parti Sociali.
Qui di seguito le novità di rilievo:
– ampliata la platea dei fruitori, estesa alla totalità delle figure professionali coinvolte nel periodo pandemico, compresi i Responsabili di Struttura;
– confermato il modello di accesso misto, in grado di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro;
– istituito l’Osservatorio Paritetico di Monitoraggio, con il compito di seguire l’implementazione dell’accordo, soprattutto in riferimento a casistiche di rilevante impatto sul processo (ad esempio: incidenza delle trasformazioni tecnologiche sull’Istituto);
– confermato l’Istituto dell’Accomodamento Ragionevole, unitamente all’assistenza del Sindacato in favore dei lavoratori nella fase preliminare di sottoscrizione dell’Accordo Individuale.
Inoltre, l’Azienda si è resa disponibile ad individuare in un prossimo confronto misure di carattere economico, legate al Welfare Aziendale, che supportino dal punto di vista dei costi anche le attività di lavoro rese in Smart Working.

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 CCNL 23/6/2021, confermano la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile all’interno degli ambiti organizzativi e per le figure professionali per le quali si riconosce la piena compatibilità delle attività svolte con l’esecuzione della prestazione lavorativa in tale modalità. Eventuali modifiche/integrazioni a tale elenco, da ritenersi indicativo, saranno oggetto di approfondimento congiunto preventivo con le OO.SS. nell’ambito dell’Osservatorio di cui al quartultimo capoverso del presente accordo.
Il Lavoro Agile potrà essere richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, full time o part-time, ivi inclusi i Responsabili di Struttura tenendo conto della compatibilità dell’istituto rispetto all’attività lavorativa svolta. La concreta applicazione dell’istituto avverrà con modalità uniformi a livello territoriale, fatte salve situazioni connesse a specifiche condizioni individuali o organizzative, nonché alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con riferimento ai Responsabili, l’attivazione e il ricorso all’istituto terrà conto delle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare l’efficace coordinamento delle attività e risorse gestite.
L’adesione al Lavoro Agile avverrà, su base volontaria, mediante sottoscrizione di uno specifico Accordo individuale tra Azienda e lavoratrice/lavoratore, il cui contenuto – coerente con le previsioni della presente Intesa – è riportato nel format allegato.
In caso di modifiche che dovessero essere apportate al suddetto format, l’Azienda si impegna a darne preventiva informativa alle OO.SS. stipulanti la presente intesa, ferma restando la possibilità di avviare uno specifico confronto.
Tale Accordo individuale costituirà, per tutta la durata del Lavoro Agile, parte integrante del contratto individuale di lavoro in essere tra Azienda e dipendente e regolamenterà l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della ordinaria sede di lavoro, ferme restando le mansioni assegnate ed il livello inquadramentale di appartenenza.
La sottoscrizione dell’accordo di attivazione del Lavoro Agile avverrà in modalità telematica; in particolare, il personale appartenente agli ambiti organizzativi interessati dal Lavoro Agile accederà alla Sezione Self Service richieste amministrative presente sulla Intranet aziendale ai fini della presentazione della richiesta di attivazione del Lavoro Agile. Nella fase preliminare all’invio della richiesta, ciascun lavoratore potrà esprimere la volontà di avvalersi dell’assistenza sindacale, chiedendo di essere contattato da un rappresentante di una delle OO.SS. sottoscrittrici della presente Intesa che avrà indicato sull’applicativo medesimo. L’Azienda, quindi, darà evidenza a ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori che abbiano fatto richiesta della relativa assistenza, affinché la medesima O.S. proceda a contattare il lavoratore. Al termine di tale fase di assistenza, il lavoratore potrà accedere nuovamente alla intranet al fine di perfezionare la richiesta di attivazione del Lavoro Agile.
Il Lavoro Agile verrà concesso dall’Azienda con modalità e numerosità che tengano in debita considerazione quelle che sono le esigenze organizzative di ogni struttura aziendale.
In caso di accoglimento della richiesta da parte dell’Azienda, il lavoratore riceverà via email l’accordo individuale di attivazione del Lavoro Agile, generato dal sistema; relativamente ai lavoratori che si siano avvalsi dell’assistenza sindacale, copia dell’accordo individuale sarà altresì inviata, per presa visione, all’Organizzazione Sindacale che ha fornito assistenza.
L’Azienda invierà mensilmente a ciascuna O.S. l’elenco dei propri iscritti per i quali sia stato attivato il Lavoro Agile.

Inps: chiarimenti sul riscatto dei periodi di lavori discontinui, stagionali e temporanei

Si forniscono precisazioni sul riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei.

Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati a domanda. Ai fini dell’esercizio di detta facoltà i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto (Messaggio Inps 28 febbraio 2022, n. 958).
Come chiarito dall’Inps, deve escludersi che possa fissarsi un limite all’esercizio del diritto di riscatto in ragione della protrazione, oltre una data durata, dell’inattività fra i tipi di rapporto di lavoro dipendenti richiamati dalla disposizione in esame. In altri termini, l’esercizio del diritto di riscatto, in quanto fattispecie legale tipica, non può essere assoggettato a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
Detto principio vale sempre, qualsiasi sia la durata dell’inattività intercorrente fra i rapporti di lavoro dipendenti richiamati dalla norma in esame, sia nel caso in cui sia chiesta a riscatto l’inattività fra rapporti di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua, sia nel caso in cui il beneficio sia richiesto a copertura dell’inattività intercorrente fra lavori dipendenti stagionali di diversa natura ovvero di identica natura ( ad esempio intrattenuti a distanza di anni consecutivi l’uno dall’altro ) sia nel caso in cui il lavoro dipendente stagionale sia preceduto o succeduto da altro tipo di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua e viceversa.
Ciò premesso, con messaggio n. 30108/2007, l’Inps ha precisato che “solo nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro con contratto stagionale o a termine cui segua la ripresa dell’attività lavorativa ( sia in forma stagionale, saltuaria o discontinua che a tempo indeterminato) l’intervallo temporale tra le due prestazioni – non coperto da contribuzione e per il quale vi sia iscrizione al collocamento – può essere riscattato.” Detta previsione deve essere superata nella parte in cui permette il riscatto quando il periodo di inattività oggetto di domanda segua a un lavoro dipendente stagionale o a termine, ma preceda un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in altre parole, quando cioè il periodo di inattività sia frapposto tra un lavoro dipendente stagionale, temporaneo, discontinuo e una ripresa dell’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato
Il periodo di inattività ammesso a riscatto è solo quello che intercorra fra rapporti di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea, discontinua.
Il nuovo orientamento deve valere, pertanto, per tutte le domande e i ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione del presente messaggio.

I periodi intercorrenti ammessi a riscatto sono esclusivamente quelli successivi al 31 dicembre 1996. Il periodo intercorrente di inattività può iniziare anche da data antecedente al 31 dicembre 1996 ma il riscatto, in tal caso, dovrà essere concesso limitatamente alla parte di periodo intercorrente che si collochi successivamente al 31 dicembre 1996.

Operai Agricoli Foggia: variata la tabella paga

Come previsto dal CIPL 9/8/2021 per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Foggia, con decorrenza 1/1/2022 varia la retribuzione prevista per il livello 2 dell’area 3.a

Come previsto dall’accordo 9/8/2021, agli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Foggia, inquadrati nel livello 2 dell’area 3.a, si applica con decorrenza 1/1/2022, l’aumento del 2% previsto per tutti gli altri livelli a decorrere dall’1/8/2021.
Pertanto la tabella paga per gli OTD di Foggia, dall’1/1/2022 è la seguente

Area

Livello

Salario contrattuale (a)

3 elemento (b) (a x 30,44%)

Salario lordo (c) (a + b)

Trattenute previdenziali (d) (c x 8,84%)

Trattenute contrattuali (e) (c x 0,55%)

Netto (f) (c – d – e)

TFR (g) (a x 8,63%)

1.a 1 68,21 20,76 88,97 7,86 0,49 80,62 5,89
2 65,16 19,83 84,99 7,51 0,47 77,01 5,62
3 62,68 19,08 81,76 7,23 0,45 74,08 5,41
2.a 1 59,33 18,06 77,39 6,84 0,43 70,13 5,12
2 53,15 16,18 69,33 6,13 0,38 62,82 4,59
3 48,18 14,67 62,85 5,56 0,35 56,95 4,16
3.a 1 43,20 13,15 56,35 4,98 0,31 51,06 3,73
2 (2022) 37,57 11,43 49,00 4,33 0,27 44,40 3,24