Fondo Sanedil: modifiche ai Piani sanitari realizzati con Unisalute

Estese le garanzie assicurative dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, per i dipendenti del settore edile ed i loro familiari iscritti al Fondo

Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 ed il 30 settembre 2023, verranno attribuiti dei massimali inerenti al Piano Sanitario Plus a tutti gli iscritti al Fondo Sanedil, con la specifica che, le prestazioni offerte saranno erogate secondo le condizioni economiche previste da un solo piano sanitario.
Circa le domande sul rimborso con giustificativi: sino alla data del 30 settembre 2022, alle garanzie offerte da Sanedil vengono altresì attribuite le regole e le condizioni economiche riferite al Piano Base e Piano Plus; mentre, per le spese realizzate dal 1° ottobre 2022, alle garanzie offerte su montatura lenti, presidi e ausili, fisioterapia riabilitativa e visite specialistiche, vengono applicate le condizioni economiche come sotto riportato.
Piano Sanitario Unico: i lavoratori ed i loro familiari iscritti, possono usufruire di tutte le condizioni economiche applicate dal Piano Plus; pertanto, per l’anno in corso, le prestazioni erogate da Unisalute apparterranno ad un unico piano sanitario, fermo restando le regole e le condizioni economiche nell’ipotesi di domande di rimborso con giustificativi di spesa riferiti al periodo precedente alla data del 1° ottobre 2022;
– Inserimento dell’erogatore Fuori Rete in tutto l’ambito odontoiatrico in aggiunta all’implantologia;
– Inserimento dell’erogatore Fuori Rete in ambito non odontoiatrico, escludendo le garanzie monitor salute e grave inabilità determinata da invalidità permanente infortunio sul lavoro o gravi patologie. Nel caso in cui non vi siano strutture convenzionate nel raggio di 15km dal luogo di domicilio dell’assicurato, per le prestazioni non previste in ambito odontoiatrico, è contemplata la possibilità di effettuare le medesime anche in strutture non convenzionate con le stesse condizioni previste per l’erogazione in rete;
Aumento dei massimali per le prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche, lenti, trattamenti fisioterapici e visite particolari;
Eliminazione delle franchigie previste per i ticket circa le prestazioni di alta specializzazione, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti di fisioterapia;
– Introduzione della prestazione Protesi Mobili Dentarie accessibile a tutti i lavoratori e familiari assicurati.
Da ultimo preme comunicare altresì che, sul portale informatico del Fondo saranno disponibili le nuove guide con la modulistica aggiornata, nonché le comunicazioni con i dettagli tecnici ed operativi, al fine di consentire agli addetti delle Casse, una pronta e puntuale gestione delle pratiche sanitarie demandate, anche sulla base di tutte le novità sopra riportate.

Pescatori autonomi, l’aliquota contributiva per il 2023

L’INPS ha comunicato l’aliquota contributiva dei lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca e una serie di altri valori, tra i quali lo sgravio contributivo in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari (INPS, circolare 7 febbraio 2023, n. 16).

Con la circolare in oggetto, l’Istituto prendendo atto della variazione percentuale dell’8,1% verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022, comunicata dall’ISTAT, ha indicato che la misura giornaliera per il 2023 del salario giornaliero convenzionale per i pescatori autonomi è pari a 29,98 euro, mentre la misura mensile (25 giorni) è pari a 750 euro. Su questa retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2023, i contributi dovuti dai pescatori autonomi.

L’INPS ha anche reso noto che l’aliquota contributiva nei confronti dei pescatori resta ferma nella misura del 14,90%. Il contributo mensile al FPLD per l’anno 2023, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 111,76 euro così suddiviso: Base 0,83 euro; Adeguamento 110,93 euro.

Per quel che riguarda lo sgravio contributivo in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, l’Istituto segnala che a decorrere dal mese di gennaio 2023 le imprese in questione possono fruire del beneficio spettante nella misura percentuale del 44,32%. Conseguentemente, nel 2023 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 62,23 euro così suddiviso: Base 0,46 euro; Adeguamento 61,77 euro.

Infine, per quel che concerne il contributo di maternità, la circolare in oggetto rammenta che è riscosso congiuntamente al contributo IVS e che il suo importo mensile è di 0,62 euro. Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. L’INPS informa anche che provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2023.

Gravidanza a rischio lavoratrici autonome e indennità di maternità anticipata, aggiornamenti procedurali

L’INPS comunica l’aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome per periodi a partire dal 13 agosto 2022 (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 572).

L’istituto dell’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome è stato previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 105/2022, sempre nell’ottica di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

 

Si ricorda, in proposito, che le lavoratrici interessate potevano fruire dell’indennità in questione anche prima degli aggiornamenti procedurali oggetto del messaggio in commento, regolarizzando successivamente la fruizione mediante la presentazione della domanda telematica all’INPS, purché per periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022).

 

Per avere diritto all’indennità è necessario produrre all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

 

La domanda di indennità può essere inoltrata all’Istituto attraverso i consueti canali, ovvero tramite sito web dell’INPS (autenticandosi con SPID, almeno di 2° livello, CIE 3.0 o CNS), Contact Center Integrato o Istituti di Patronato e intermediari.

 

Per consentire l’acquisizione della domanda è necessario accedere al servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”, selezionare la voce di menu “Acquisizione domanda” > “Congedo di maternità/paternità” > “Autonomi” e spuntare, nella pagina “Dichiaro”, l’opzione “di voler richiedere l’indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio”.

 

Occorre inserire, inoltre, la data presunta del parto ed eventualmente la data di interruzione della gravidanza. Il certificato di gravidanza viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato (anche le lavoratrici non sono più tenute a produrlo all’Istituto), nel qual caso la procedura consentirà di importare i dati contenuti nel certificato stesso. Diversamente, in caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico.

 

Terminato l’inserimento dei dati e confermati gli stessi in una nota riepilogativa, il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti.

 

Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome possono essere consultate e annullate accedendo rispettivamente alle voci di menù “Consultazione domande” e “Annullamento domande” del servizio “Congedo parentale, maternità e paternità – Domanda”.