Premio di Risultato nelle BCC della Puglia e Basilicata

Con l’ultimo rinnovo contrattuale, è stato riconosciuto il Premio di Risultato della Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata.

Con l’ultimo rinnovo contrattuale, è stato riconosciuto al personale delle BCC/CRA aderenti alla Federazione e della stessa Federazione delle BCC di Puglia e Basilicata, il Premio di Risultato da calcolarsi sui bilanci 2021 e la possibilità di optare per una delle prestazioni di “Welfare”.

Nelle BCC ove il premio medio per dipendente superi i € 5.000 tale importo viene individuato come premio medio.
Nell’ottica del miglioramento del welfare aziendale, si riconosce ai dipendenti delle BCC aderenti alla Federazione, nonché ai dipendenti della stessa, che abbiano reddito IRPEF inferiore ad euro 80.000 ed entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi, la facoltà di imputare al Fondo Pensione Nazionale, in tutto o in parte, l’importo maturato a titolo di Premio di risultato per l’anno 2022 (bilanci 2021). Per i dipendenti che opteranno per il versamento al FPN l’importo definito a titolo di Premio di risultato sarà maggiorato del 20% con l’applicazione di un cap di € 600,00 sulla maggiorazione a carico dell’Azienda.
Per favorire il benessere dei lavoratori e soddisfare le esigenze di vita, in caso di opzione per la fruizione di una delle prestazioni e dei beni/servizi di “Welfare”, riportati nella tabella sottostante, l’azienda aggiungerà all’importo destinato al lavoratore un incremento del contributo a proprio carico pari al 15% dell’importo stesso.
Tutte le misure di welfare di cui al seguente piano di welfare sono fruibili entro il 30 settembre 2023 e la relativa documentazione in originale dovrà essere prodotta contestualmente alla richiesta entro e non oltre il 31 agosto 2023.
Alla chiusura del piano di Welfare, l’eventuale differenza tra il valore del PDR opzionato in “Welfare” e il valore di quanto effettivamente utilizzato in welfare sarà destinata al Fondo Pensione.

DENOMINAZIONE BCC

Totale premio con cap

Media per dipendente con cap

ANDRIA 19.139 1.007
AVETRANA 26.873 881
BARI 27.998 933
BASILICATA 97.094 2.427
CANOSA – LACONIA 148.100 4.388
CASSANO MURGE E TOLVE 46.941 602
CASTELLANA GROTTE 520.162 4.954
ERCHIE 43.277 1.803
GAUDIANO DI LAVELLO 37.442 1.872
LEVERANO 235.000 5.000
LOCOROTONDO 238.322 4.583
MARINA DI GINOSA 0 0
MASSAFRA 0 0
OPPIDO L. E RIPACANDIDA 12.896 516
OSTUNI 68.122 3.096
PUTIGNANO 0 0
SANTERAMO IN COLLE 215.062 2.444
SPINAZZOLA 32.730 1.091
TARANTO 38.742 1.684
TERRA D’OTRANTO 45.867 956
ULIVI-TERRA DI BARI 5.161 156

Indennità 200 euro: precisazioni sulla presentazione delle istanze di eventuali riesami

L’Inps ha fornito indicazioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione degli stessi (Messaggio 30 novembre 2022, n. 4314).

 

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS, tramite il servizio denominato “Indennità una tantum 200 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino accedendo con le proprie credenziali.
L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”. Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.
Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.
L’indennità non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di importo pari a 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del DL n. 50/2022.

Procedura di ricostituzione indennità di frequenza per invalidità civile sospese

Con il Messaggio 30 novembre 2022, n. 4315, l’Inps ha attivato il processo automatizzato per il ricalcolo delle indennità per l’invalidità civile di frequenza scolastica sospese nel periodo estivo.

Fino ad oggi, per il ricalcolo delle indennità di frequenza sospese nel periodo estivo, erano necessari una serie di adempimenti a carico del cittadino e l’intervento dell’operatore della Struttura territoriale INPS competente per la verifica della documentazione prodotta e il ricalcolo della prestazione, con la conseguente estensione delle tempistiche per la chiusura dell’istruttoria.
Il nuovo processo automatizzato prevede l’accentramento del procedimento amministrativo, senza intervento alcuno da parte del cittadino che viene sgravato dall’onere di attestare la frequenza scolastica attraverso la presentazione della domanda di ricostituzione della pensione e senza interventi da parte delle Strutture territoriali.

La procedura di ricalcolo automatizzato delle indennità di frequenza è attivato per l’anno scolastico 2021/2022 ed è articolato nelle seguenti fasi:
1. estrazione dei dati relativi ai minori titolari di indennità di frequenza sospesa;
2. acquisizione d’ufficio delle informazioni relative alla frequenza scolastica attraverso colloquio informatico con il Ministero dell’Istruzione e del merito;
3. ricalcolo della prestazione;
4. notifica dell’avvenuto ricalcolo della prestazione.
Inoltre, ai fini del riconoscimento della prestazione, il sistema esegue centralmente i seguenti controlli automatici volti ad accertare che il titolare della prestazione:
– non sia deceduto;
– sia frequentante;
– non sia titolare di un’altra prestazione di invalidità civile;
– abbia un tutore o rappresentante legale;
– sia residente in Italia.