Iscrizione all’anagrafe dei Fondi sanitari 2022 per il Fondo Sanimioda

E’ iscritto all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della, ill. Fondo Sanimoda per i lavoratori dell’industria della Moda

Sono iscritti a SANIMODA, le imprese che applicano i CCNL – Tessile e Abbigliamento, Occhiali e occhialeria, Calzaturiero, Spazzole, Pennelli e Scope, Penne, Matite e articoli affini, Pelletteria, Giocattoli e modellismo, Concerie Industriali, con lavoratori iscritti al Fondo
I contributi versati al Fondo dai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versati in conformità a disposizioni di Contratto Collettivo Nazionale.

I lavoratori associati al Fondo SANIMODA, per effetto della non concorrenza alla formazione del reddito, non potranno portare in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, alcuna spesa sanitaria rimborsata dal Fondo.

Per quanto riguarda, invece, le spese sanitarie non rimborsate dal Fondo, la detraibilità dall’imposta sui redditi è consentita, nella misura del 19%, per la parte eccedente Euro 129,11,

Prorogato il Protocollo Sicurezza nel Credito Cooperativo

Firmato il 27/10/2022, tra FEDERCASSE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UGL-CREDITO, UILCA, l’accordo per la proroga del Protocollo Sicurezza Covid-19, sino al 31/12/2022

Le Parti, in ottemperanza alle previsioni di cui al punto 5 del Protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo sottoscritto il 29 luglio 2022, convengono di prorogare il Protocollo medesimo, ad ogni effetto, sino al 31 dicembre 2022.

Le Parti si incontreranno il 30 novembre 2022 per verificare congiuntamente la coerenza e l’efficacia delle disposizioni del Protocollo qui prorogato con il quadro legislativo vigente.

Debiti contributivi INPGI al 30 giugno 2022: domande di rateazione all’INPS

Le istanze di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, relative ai giornalisti che dal 1° luglio 2022, per effetto del trasferimento della funzione previdenziale dall’INPGI all’INPS, sono iscritti al FPLD Inps, devono essere presentate all’Inps anche con riferimento ai debiti maturati nei confronti dell’Inpgi fino al 30 giugno 2022 ((INPS – Messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922).

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato disposto il trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’INPGI in relazione ai giornalisti dipendenti.
Pertanto, fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI.
Per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali è posta in capo alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva.
Con riguardo alla definizione/gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa presentate a decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPS precisa che si applica il regolamento approvato con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013, anche con riferimento alle esposizioni debitorie maturate nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
In particolare, come stabilito dal suddetto Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, le istanze di pagamento in forma dilazionata devono comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dall’Inps (ivi inclusa la Gestione Inpgi fino al 30 giugno 2022) e devono essere presentate in modalità telematica attraverso i servizi disponibili sul sito dell’Istituto www.inps.it, allegando il modello “SC18” laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione. A tal fine il modello “SC18” è stato appositamente integrato per consentire la compilazione del “Campo Posizione contributiva INPGI”.
Le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’INPGI saranno respinte e il contribuente sarà invitato a utilizzare il predetto servizio Inps che consente l’invio della domanda in modalità telematica.
Ove sia verificata la mancata soddisfazione della condizione della regolarizzazione in modalità rateale di tutta l’esposizione debitoria, la Struttura territoriale che ha ricevuto la domanda di rateazione provvede alla sua reiezione, motivando la stessa con la mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni.