Aspetti economici del CIPL Edilizia Industria Venezia

 

Dal 1° settembre 2022 entra in vigore il rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia.

Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CIPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Venezia.

Mensa operai e impiegati

L’azienda concorre alle spese della mensa in ogni caso in misura non superiore a € 12,00 giornaliere fino ai 31 dicembre 2023, poi dal 1 gennaio 2024 tale misura aumenterà automaticamente a € 13,00 salvo trattamenti di miglior favore accordati dall’azienda. Vista la specificità del territorio, si concorda che a partire dal 1 gennaio 2023 tutte le imprese che lavorano o hanno cantieri nel centro storico di Venezia e isole della Laguna il costo sia di € 13,00 giornaliere.

Ove il pasto non possa essere fornito nelle forme di cui sopra, troveranno applicazione per gli operai, per gli autisti, per gli impiegati sia tecnici che amministrativi che prestano la loro opera nei cantieri, l’indennità sostitutiva di mensa pari ad € 5,29 giornaliera o in alternativa un servizio sostitutivo reso a mezzo di buono pasto di pari importo, elevabile fino a € 8,00 solo se fornito in forma elettronica.

Trasferta: operai/impiegati

L’indennità giornaliera di trasferta, secondo le condizioni previste dal presente contratto, all’operaio o impiegato è erogata per le tre fasce con le seguenti misure giornaliere per andata e ritorno:

a) 1.a fascia: 17,00 € a/r

b) 2.a fascia: 27,00 € a/r

c) 3.a fascia: 31,00 € a/r

L’indennità giornaliera di trasferta non è dovuta nei caso in cui il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio, impiegato in servizio comandato o quando, recandosi direttamente nel cantiere di destinazione, venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. Qualora l’operaio o impiegato in trasferta si avvalga di un mezzo messo a disposizione dall’impresa per raggiungere il luogo di lavoro ma non guidi (così detto “passeggero trasportato”) l’indennità giornaliera di trasferta è quantificata in relazione alle tre fasce:

a) 1.a fascia: 8,50 € a/r

b) 2.a fascia: 14,50 € a/r

c) 3.a fascia: 18,50 € a/r

Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dai momento dì arrivo ai cantiere dì destinazione.
Nella medesima ipotesi, all’operaio o impiegato che conduce il mezzo messo a disposizione dall’azienda per trasportare i colleghi il rimborso giornaliero di trasferta è attribuito nella stessa misura fissata all’operaio o impiegato in trasferta rispettivamente

a) 1.a fascia: 17,00 € a/r

b) 2.a fascia: 27,00 € a/r

c) 3.a fascia: 31,00 € a/r

Anche in questo caso l’orario di lavoro decorre dal momento di arrivo al cantiere di destinazione.

Reperibilità aziendale

La reperibilità è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è rintracciabile dall’azienda fuori dall’orario di lavoro al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento di determinate attività o l’erogazione di un determinato periodo di servizio in presenza di esigenze non programmate di lavoro. I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale. L’indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, che acconsentono per iscritto alla richiesta del datore di lavoro di essere reperibili anche fuori dall’orario di lavoro normalmente praticato dall’impresa, è fissata, a decorrere dall’1 settembre 2022, nelle seguenti misure minime giornaliere:

Compenso giornaliero:

16 ore

giorno lavorato

24 ore

giorno libero

24 ore

giorno festivo

€ 7,00 € 9,00 € 12.00

In caso di disponibilità alla reperibilità, l’azienda adotterà criteri di rotazione del personale.
Qualora il periodo di reperibilità abbia interessato più di una intera settimana consecutiva nel mese, per il periodo seguente e consecutivo eccedente la prima settimana, le indennità sopra riportate verranno così aumentate:

16 ore

giorno lavorato

24 ore

giorno libero

24 ore

giorno festivo

€ 9,00 € 12,00 € 16,00

Dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale

Dal 1° del mese è operativa la procedura per presentare la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari Iva e del reddito professionale prodotto nel 2021 nell’area riservata dei “Servizi Enpacl online” (Enpacl, comunicato 1 settembre 2022).

Da giovedì 1° settembre è disponibile nell’area riservata dei “Servizi ENPACL on line” la procedura per rendere la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2021.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato a venerdì 30 settembre.

Per generare i relativi “pagoPA” (oppure i tracciati del modello F24), occorre collegarsi all’area riservata, sezione “Contribuzione”, voce ‘Obbligatoria anno 2022’.

Cessione di ramo d’azienda illegittima: natura dei crediti vantati dal lavoratore

5 set 2022 In caso di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda i crediti vantati dal lavoratore per effetto dell’omesso ripristino del rapporto da parte del cedente hanno natura retributiva e non risarcitoria. Da tanto consegue l’inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, posto alla base della detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento (Corte di Cassazione, Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25853).

La Suprema Corte ha ribadito il principio in oggetto, pronunciandosi sul ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda proposta dalla stessa nei confronti della società datrice di lavoro, per ottenere il pagamento delle somme maturate successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata inefficace la cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda.

I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto che anche nell’ipotesi di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda, quale quella del caso in questione, l’omesso ripristino della funzionalità del rapporto da parte del cedente, a fronte di una tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore, rilevasse sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità dell’aliunde perceptum che, nella specie, in ragione della circostanza che l’istante aveva percepito le retribuzioni erogate dalla società cessionaria presso cui aveva continuato a prestare attività, era di entità tale da elidere il danno subito.

La Corte di legittimità, cassando la sentenza impugnata, ha, di contro, risolto la controversa questione della natura dei crediti vantati dalla lavoratrice per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della cedente, nonostante la sentenza di accertamento dell’ illegittimità della cessione del ramo d’azienda cui la stessa era addetta, con decorrenza dalla messa in mora, nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria dei detti crediti.
A fondamento della decisione la stessa Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990), con la quale queste ultime hanno sancito il principio di diritto secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.

Come rilevato dai giudicanti, a tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale (Sent. 28 febbraio 2019, n. 29), anche con riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda.
Da tanto consegue, dunque, che, sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale ed escluso che la richiesta di pagamento dei lavoratori abbia titolo risarcitorio, il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento non trova applicazione.