Edilizia Industria Torino: accordo per la determinazione dell’EVR 2022

Firmato il 16/6/2022, tra il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino e la FENEAL-UIL Piemonte, la FILCA-CISL della provincia di Torino, la FILLEA-CGIL della provincia di Torino, il verbale di accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR anno 2022

Le Parti territoriali per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Torino, si sono incontrate per la verifica dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) e per la determinazione degli importi eventualmente da erogare.
Con la firma dell’accordo 16/6/2022, si è convenuto quanto segue:

1) Gli indicatori medi per il triennio 2019/2021, a confronto di quelli 2018/2020, che esprimono l’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nell’Accordo Provinciale 20 aprile 2021, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’E.V.R. nella misura pari al 4%, in quanto i quattro indicatori sono risultati positivi;

2) Determinato l’EVR a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà entro il 15 luglio 2022 alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2019/2021 su media 2018/2020 ), con le modalità di cui all’allegato VIII dell’Accordo 20 aprile 2021;

3) In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l’impresa erogherà l’EVR nella misura di cui alla Tabella 1. In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta di cui alla Tabella 2. In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l’impresa non erogherà l’EVR.

TABELLA 1 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IMPORTI ANNO 2022 MISURA DEL 4%

Importi orari EVR operai anno 2022

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,26 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,25 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,22 euro
Operaio comune – 1° livello 0,19 euro
Custodi B 0,17 euro
Custodi C 0,15 euro

Importi mensili EVR impiegati anno 2022

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello 65,23 euro
6° livello 58,71 euro
5° livello 48,92 euro
4° livello 45,66 euro
3° livello 42,40 euro
2° livello 38,16 euro
1° livello 32,61 euro

TABELLA 2 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IMPORTI ANNO 2022 MISURA DEL 2,6%

Importi orari EVR operai anno 2022 – misura ridotta

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,17 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,16 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,14 euro
Operaio comune – 1° livello 0,12 euro
Custodi B 0,11 euro
Custodi C 0,10 euro

Importi mensili EVR impiegati anno 2022 – misura ridotta

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello 42,40 euro
6° livello 38,16 euro
5° livello 31,80 euro
4° livello 29,68 euro
3° livello 27,56 euro
2° livello 24,80 euro
1° livello 21,20 euro

Modalità di accesso al “bonus lavoratori fragili”

Entro il 30 novembre 2022 deve essere presentata all’Inps la richiesta del “Bonus ai lavoratori fragili” riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato che durante l’anno 2021 hanno fruito del trattamento di malattia in relazione all’assenza dal lavoro connessa alla condizione di fragilità rispetto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (INPS – Circolare 05 agosto 2022, n. 96).

Il bonus è riconosciuto ai lavoratori del settore privato, aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che durante l’anno 2021 abbiano fruito del trattamento di malattia per l’assenza dal lavoro connessa alle misure di tutela anti Covid-19, in ragione della condizione di fragilità (rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, disabilità con connotazione di gravità) e dell’impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile.

Una specifica tutela anti Covid-19 è stata adottata in favore dei cd. “lavoratori fragili”, ossia lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Per tali lavoratori, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero, se prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.

Beneficiari

Riguardo ai beneficiari, l’Inps ha precisato che i destinatari del bonus sono i lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti categorie:
– operai del settore industria;
– operai e impiegati del settore terziario e servizi;
– lavoratori dell’agricoltura;
– lavoratori dello spettacolo;
– lavoratori marittimi.
Sono esclusi, invece, i collaboratori familiari (colf e badanti), gli impiegati dell’industria, i quadri (industria e artigianato), i dirigenti, i portieri, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Requisiti

Per il riconoscimento del bonus è necessario possedere tutti i seguenti requisiti:
a) essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
b) avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti alla fragilità per il Covid-19, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
c) avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
d) non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
In sede di presentazione della domanda i suddetti requisiti devono essere autocerificati.

Domanda

I soggetti interessati a fruire del bonus ai lavoratori fragili devono presentare apposita domanda all’Inps, entro il 30 novembre 2022, accedendo al servizio online dedicato sul portale web dell’Istituto (www.inps.it) mediante SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS.
In alternativa, la richiesta può essere effettuata:
– tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile;
– tramite gli Istituti di patronato.

Erogazione del bonus

Per l’anno 2002 il bonus ai lavoratori fragili è pari a 1.000 euro ed è erogato dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.
Il pagamento del bonus ai lavoratori fragili è effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente nella domanda.
Per essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente.
Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia), deve essere allegato alla domanda il modulo di identificazione finanziaria “MV70” (disponibile sul portale web dell’Inps), salvo che non sia stato già prodotto all’INPS in occasione di precedenti richieste di pagamento.

Turismo: emissione dei MAV di settembre del Fondo Fast

 

  Il 30 settembre scade il termine per il pagamento dei contributi per i lavoratori delle aziende del settore turismo iscritti al Fondo di assistenza sanitaria FAST

Il Fondo comunica alle aziende  del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 16 settembre 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 13 settembre. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 30 settembre 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono:
– 21 ottobre (richieste entro il 18);
– 18 novembre (richieste entro il 15);
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute l’8 agosto, il 21 luglio, il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre