Tabelle salariali vigenti per gli operai agricoli della Provincia di Bergamo

Diffuse dalle Parti territoriali del settore dell’Agricoltura Operai, le tabelle salariali per gli Operai Agricoli e Florovivaisti a tempo indeterminato e a tempo determinato della provincia di Bergamo, con l’aumento previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL del 23/5/2022, pari al 3% a decorrere dall’1/6/2022

OPERAI AGRICOLI

OTI: Tabella valida dall’1/6/2022

 

 

Salario

aumento

Salario

salario

salario

Scatti

salario

Livello

par.

mensile al:

mensile dal:

mensile dal:

giornaliero dal:

orario dal:

anzianità

variabile

 

 

31/5/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

Al 1/6/2006

provinciale

1°A (ex spec. S.) 130 1.724,90 51,75 1.776,65 68,33 10,5127 12,78 (1,2%) da calcolare
1°B (ex spec. S.) 126 1.673,19 50,20 1.723,39 66,28 10,1976 12,78 sui minimi tabellari
1°C (ex spec.) 121 1.603,34 48,10 1.651,44 63,52 9,7718 12,50 riferito al totale
2°A (ex qual. S.) 117 1.546,91 46,41 1.593,32 61,28 9,4279 11,93 lordo annuale e
2°B (ex qual.) 110 1.463,19 43,90 1.507,09 57,97 8,9177 11,36 Pagato a gennaio
3°A (ex comune) 100 1.328,79 39,86 1.368,65 52,64 8,0985 9,89 di ogni anno

 

OTD: Tabella valida dall’1/6/2022

livelli

par.

Salario mensile al: 31/5/2022

aumento mensile dal: 1/6/2022

Salario mensile dal: 1/6/2022

Salario giornaliero dal: 1/6/2022

salario orario dal: 1/6/2022

3° elemento giornaliero dal: 1/6/2022

1°A (ex spec.s.) 130 1.724,90 51,75 1776,65 68,33 10,5127 20,80
1°B (ex spec.s.) 126 1.673,19 50,20 1723,39 66,28 10,1976 20,18
1°C (ex spec.) 121 1.603,34 48,10 1651,44 63,52 9,7718 19,33
2°A (ex qual.s.) 117 1.546,91 46,41 1593,32 61,28 9,4279 18,65
2°B (ex qual.) 110 1.463,19 43,90 1507,09 57,97 8,9177 17,64
3°A (ex comune) 100 1.328,79 39,86 1368,65 52,64 8,0985 16,02

 

 

3° elemento

T.F.R. (giornaliero)

T.F.R. (orario)

T.F.R. (giornaliero)

T.F.R. (orario)

salario

Livelli

par.

orario dal:

lav. ordinario dal:

lav. Ordinario

lav. non ordinario

lav. non ordinario

variabile

 

 

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

provinciale

1°A (ex spec.s.) 130 3,2001 5,90 0,9072 6,83 1,0513 (1,2%)da calcolare
1°B (ex spec.s.) 126 3,1041 5,72 0,8801 6,63 1,0198 sui minimi tabellari
1°C (ex spec.) 121 2,9745 5,48 0,8433 6,35 0,9772 riferito al totale
2°A (ex qual.s.) 117 2,8699 5,29 0,8136 6,13 0,9428 lordo annuale e
2°B (ex qual.) 110 2,7145 5,00 0,7696 5,80 0,8918 pagato a gennaio
3°A (ex comune) 100 2,4652 4,54 0,6989 5,26 0,8099 di ogni anno

OPERAI AGRICOLI FLOROVIVAISTI

OTI: Tabella valida dall’1/6.2022

 

 

salario

aumento

salario

Salario

salario

scatti

salario

livello

par.

mensile al:

mensile dal:

mensile dal:

giornaliero dal:

orario dal:

anzianità

variabile

 

 

31/5/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2006

provinciale

1°A (ex spec. s.) 130 1.741,34 52,24 1.793,58 68,98 10,6129 12,78 (1,2%)da calcolare
1°B (ex spec. s.) 126 1.688,16 50,65 1.738,81 66,88 10,2888 12,78 sui minimi tabellari
1°C (ex spec.) 121 1.616,27 48,49 1.664,76 64,03 9,8507 12,50 riferito al totale
2°A (ex qual. s.) 117 1.559,67 46,79 1.606,46 61,79 9,5057 11,93 lordo annuale e
2°B (ex qual.) 110 1.473,83 44,22 1.518,05 58,39 8,9825 11,36 pagato a gennaio
3°A (ex comune) 100 1.339,70 40,19 1.379,89 53,07 8,1650 9,89 di ogni anno

OTD: Tabella valida dall’1/6/2022

livelli

par.

salario mensile al: 31/5/2022

aumento mensile dal: 1/6/2022

salario mensile dal: 1/6/2022

Salario giornaliero dal: 1/6/2022

salario orario dal: 1/6/2022

3° elemento giornaliero dal: 1/6/2022

1°A (ex spec.s.) 130 1.741,34 52,24 1793,58 68,98 10,6129 21,00
1°B (ex spec.s.) 126 1.688,16 50,65 1738,81 66,88 10,2888 20,36
1°C (ex spec.) 121 1.616,27 48,49 1664,76 64,03 9,8507 19,49
2°A (ex qual.s.) 117 1.559,67 46,79 1606,46 61,79 9,5057 18,81
2°B (ex qual.) 110 1.473,83 44,22 1518,05 58,39 8,9825 17,77
3°A (ex comune) 100 1.339,70 40,19 1379,89 53,07 8,1650 16,16

 

 

3° elemento

T.F.R. (giornaliero)

T.F.R. (orario)

T.F.R. (giornaliero)

T.F.R. (orario)

Salario

Livelli

par.

orario dal:

lav. ordinario dal:

lav. ordinario

lav. non ordinario

lav. non ordinario

variabile

 

 

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

1/6/2022

provinciale

1°A (ex spec.s.) 130 3,2306 5,95 0,9159 6,90 1,0613 (1,2%)da calcolare
1°B (ex spec.s.) 126 3,1319 5,77 0,8879 6,69 1,0289 sui minimi tabellari
1°C (ex spec.) 121 2,9985 5,53 0,8501 6,40 0,9851 riferito al totale
2°A (ex qual.s.) 117 2,8935 5,33 0,8203 6,18 0,9506 lordo annuale e
2°B (ex qual.) 110 2,7343 5,04 0,7752 5,84 0,8983 pagato a gennaio
3°A (ex comune) 100 2,4854 4,58 0,7046 5,31 0,8165 di ogni anno

INAIL: modificata la misura delle sanzioni civili per omesso pagamento dei premi

Per effetto della decisione della Banca centrale europea, è mdificato il tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili (Circolare Inail 26 luglio 2022, n. 29).

In particolare, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti: 6,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori 6,00% misura delle sanzioni civili.
L’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabiliscono che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria a decorrere dal 27 luglio 2022 si applica un tasso pari al 6% nelle seguenti ipotesi:

a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Gruppo FS Italiane: Premio di Risultato

Siglato, lo scorso 14 luglio 2022, l’accordo sul Premio di Risultato per i dipendenti del Gruppo FS Italiane.

Considerata la c.d. tassazione agevolata in favore dei dipendenti cui si applica il presente accordo, le parti convengono di prendere a riferimento, per l’anno 2022, gli incrementi relativi ad almeno uno degli indicatori (Ricavi operativi consolidati; Investimenti tecnici consolidati; Valore economico generato; Indice di efficienza carbonica), così come risulteranno registrati nel Bilancio consolidato di Gruppo per l’anno 2022 rispetto ai medesimi valori registrati nel Bilancio consolidato di Gruppo per l’anno 2021. Per l’anno 2023, gli indicatori sopra citati, saranno oggetto di specifico accordo tra le parti.
L’erogazione del Premio di Risultato per ciascuno degli anni 2022 e 2023 è imprescindibilmente condizionata al raggiungimento dell’obiettivo di ability to pay individuato nel 90% del valore budget dell’EBITDA di Gruppo, così come risulterà registrato nel Bilancio Consolidato di Gruppo per Panno di riferimento. L’erogazione del Premio è azzerata in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo.
Per l’anno 2022, l’obiettivo di abilily to pay è pari a € 1.748 mln.
Per l’anno 2023, l’obiettivo di ability to pay sarà oggetto di specifica comunicazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Al fine di valorizzare il contributo individuale di ciascun lavoratore, l’importo del Premio di Risultato sarà incrementato del 10% per ciascun lavoratore in caso di n. 0 (zero) eventi di malattia.
L’importo complessivo lordo del Premio di Risultato, per gli anni 2022 e 2023, è fissato nei valori di seguito indicati per ciascun livello professionale per tener conto del diverso apporto professionale con il quale i lavoratori interessati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati del Gruppo e di ciascuna Società:

Livelli professionali

Importi lordi 2022

Importi lordi 2023

Q1 1.200,00 1.300,00
Q2 1.050,00 1.150,00
A 1.000,00 1.100,00
B 950,00 1.050,00
C 900,00 1.000,00
D 840,00 940,00
E 780,00 870,00
F 700,00 780,00

Il Premio di Risultato spetta ai lavoratori occupati nell’anno cui si riferisce il Premio nelle Società del Gruppo FS Italiane indicate in premessa.
L’importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell’incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi legge n. 104/1992, quarantena, isolamento fiduciario, malattia Covid, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consuntivate nell’anno cui si riferisce il Premio che non concorrono al calcolo dello stesso.
In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, l’importo spettante a ciascun lavoratore è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale il Premio sarà inoltre riproporzionato in rapporto alla prestazione resa.
II Premio di Risultato non spetta al personale responsabile di microstruttura organizzativa che nell’anno cui si riferisce il Premio sia interessato dai sistemi di incentivazione individuale.
Il Premio di Risultato non spetta al personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022 che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale presso le Associazioni territoriali di Confindustria o presso le ITL.
Gli importi del Premio di cui al presente accordo non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge.
L’erogazione del Premio di Risultato per gli anni 2022 e 2023 avverrà rispettivamente con le competenze del mese di giugno 2023 e 2024.
L’importo del Premio potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto alla detassazione ai sensi della legge, secondo le modalità definite dall’azienda, alle forme di welfare.