Prestazioni straordinarie Covid-19 del Fondo San.Arti.

Confermate fino al 30 giugno 2022 le misure straordinarie Covid-19 del Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti.

Garantite dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., le indennità per ricovero in caso di positività al Covid-19 e le indennità forfettarie post ricovero o post ricovero in terapia intensiva agli Iscritti.
Rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati fino al 30 giugno 2022 presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute, a favore dei lavoratori dipendenti iscritti.
Indennità per ricovero a favore dei titolari non iscritti.
Le misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità giornaliera per ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità forfettaria post ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità forfettaria post ricovero in terapia intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle franchigie

Straniero con permesso di soggiorno studio: lavoro part-time con limiti inderogabili

Qualora il cittadino straniero con permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio intenda lavorare, può farlo soltanto con attività part-time che non superi le 20 ore settimanali. Tale limite orario settimanale è inderogabile, anche se non viene superato il limite annuale delle 1.040 ore. (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 24 maggio 2022, n. 1074).

In base alla disciplina in materia (art. 14, co. 4, DPR n. 394 del 1999), il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
Si è posto il problema se allo studente straniero sia consentito di modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.

La disciplina di riferimento, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, rinviene la sua ratio nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l’attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa.
Inoltre, occorre considerare che l’ingresso per motivi di studio non è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con i flussi, pertanto costituisce una procedura di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative. La facoltà riconosciuta allo studente straniero, quindi, si pone in termini di eccezionalità rispetto agli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il carattere eccezionale della disposizione impedisce una interpretazione estensiva dei limiti orari in esame.

Ne consegue che, con il permesso di soggiorno per motivi di studio, non è consentito lo svolgimento di un’attività lavorativa con un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore.

Pertanto, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore al limite settimanale o quello annuale, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.

Fondo Metasalute: Flexible Benefit 2022

Il Fondo Metasalute comunica che in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

Il Fondo Metasalute, in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dell’Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, comunica che per l’anno 2022 i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit.
Fermo restando per le aziende l’onere di mettere a disposizione, entro il 1° giugno di ciascun anno, strumenti di welfare ai propri dipendenti, la procedura per la gestione del Flexible Benefit sarà attiva sulla piattaforma del Fondo dal 24 maggio al 7 giugno 2022 (incluso). I lavoratori interessati dovranno comunicare tale volontà alla propria Azienda entro tale data.
Per l’anno 2022 e successivi il “Flexible Benefits” subirà alcune variazioni rispetto agli anni precedenti:

la principale novità è che dal 2022 la destinazione del Flexible Benefit al Fondo Metasalute non determinerà l’upgrade al PIANO D, ma l’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda a cui potranno aderire i lavoratori con qualsiasi piano sanitario (“Copertura Sanitaria Flexible Meta per i lavoratori aderenti al Fondo”).

L’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno comunicarlo alla propria azienda la quale, entro e non oltre il 7 giugno, potrà attivare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’Area Riservata Azienda.
I lavoratori che abbiano aderito al piano Flexible Benefits nel 2021, allo scadere della sua validità prevista al 31 maggio 2022, proseguiranno la propria copertura con il piano sanitario attivato in azienda per il 2022 fermo restando, anche per loro, la facoltà di attivare in aggiunta al proprio piano l’offerta sanitaria prevista dal Flexible Benefit 2022.
Per attivare la copertura Flexible Benefit 2022 ai lavoratori che ne fanno richiesta l’azienda dovrà accedere alla sezione Sedi/dipendenti>Flexible Benefit>Crea Flexible Benefit presente all’interno della propria area riservata. La procedura guidata consente di creare una lista con i dipendenti che intendono aderire al Flexible Benefit e si conclude con la generazione di un MAV cumulativo corrispondente all’importo dell’offerta Flexible Benefit (182 €) moltiplicato per il numero di soggetti aderenti.