Una tantum per i dipendentii delle imprese di Igiene ambientale privata e municipalizzata

 

 

Spetta, con la busta paga del mese di aprile, la seconda tranche di una tantum per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali

L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto una copertura economica del periodo contrattuale 1/7/2019 – 31/12/2021.
Ai lavoratori in servizio al 9/12/2021 viene riconosciuto un importo Una Tantum ad integrale copertura del periodo contrattuale dall’1/7/2019 fino a tutto il 31/12/2021, da corrispondersi in due tranches di pari importo, rispettivamente con la retribuzione del mese di gennaio e del mese di aprile 2022; per cessazioni e cambi di appalto si richiama la nota esplicativa allegata.
L’importo Una Tantum è corrisposto ai lavoratori aventi diritto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo 1/7/2019-31/12/2021. A tal fine, le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi quelle inferiori. La contrattazione aziendale è delegata a definire, nei tempi previsti per l’erogazione, possibili modalità di remunerazione alternative e sostitutive di importo pari a quello previsto come Una Tantum.

Livello

Importo Una Tantum Aprile 2022

1 A 186,07
1 B 167,46
2 A 229,81
2 B 206,74
3 A 242,02
3 B 230,73
4 A 257,83
4 B 250,00
5 A 281,50
5 B 269,54
6 A 310,43
6 B 296,12
7 A 343,12
7 B 326,29
8 380,83
8 Quadro 427,95
J 148,85

PNRR: portale del sommerso e sicurezza sul lavoro

Il portale nazionale del sommerso e nuove misure in materia di sicurezza tra le misure prevsite da DL 36/2022.

Al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso.
Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.
Nel portale suddetto confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

Allo scopo di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’INAIL promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione, tra gli altri:
– di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
– di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
– di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
– di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Edilizia Artigianato Trento: Accordo per l’attuazione dell’EVR

Firmato il 21/4/2022, tra l’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI TRENTINO e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL del Trentino, il Verbale di accordo per l’attuazione del CCPL Edilizia Artigianato 28 agosto 2017, art. 22 “Elemento Variabile della Retribuzione” (E.V.R.)

Dalla comparazione tra medie triennali riferite agli indicatori/parametri provinciali ai fini della determinazione dell’EVR risulta che gli indicatori/parametri provinciali stessi sono:

 
1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Trento POSITIVO
2. Monte salari denunciati alla Cassa Edile della Provincia di Trento POSITIVO
3. Ore dichiarare alla Cassa Edile della Provincia di Trento con incidenza delle ore di Cigo NEGATIVO
4. Redditività del sistema edile artigiano (media anni 2018, 2019, 2020) 23,84%

IMPORTI

Livello

Minimi CCNL

Fascia 22,50% 24,00%

1° Parametro

2° Parametro

Totale EVR 4,50%

 

 

3,50%

0,5%

0,5%

Importi mensili

7 1.804,86 63,18€ 9,03€ 9,03€ 81,24€
6 1.611,48 56,41€ 8,06€ 8,06€ 72,53€
5 1.343,04 47,01€ 6,72€ 6,72€ 60,45€
4 1.253,10 43,86€ 6,27€ 6,27€ 56,40€
3 1.164,12 40,75€ 5,83€ 5,83€ 52,41€
2 1.047,85 36,68€ 5,24€ 5,24€ 47,16€
1 895,30 31,34€ 4,48€ 4,48€ 40,30€

Livello

 

Minimi paga base oraria

Valore orario (*)

Capo Squadra I 7,40 0,34
Capo Squadra II 6,67 0,31
Capo Squadra IV liv. 7,96 0,36
Operaio IV liv. 7,24 0,33
Operaio Specializzato 6,73 0,31
Operaio Qualificato 6,06 0,28
Operaio Comune 5,18 0,24

– (*) –
arrotondato ai centesimi
– (**) –
comprensivo di AFAC

La misura dell’EVR individuata a livello provinciale è pari al 4,5% della misura massima individuata con il contratto provinciale del 28 agosto 2017 dei minimi di paga in vigore alla data del 1° gennaio 2021.
Per i lavoratori apprendisti la quota relativa all’EVR verrà calcolata in base al Gruppo e semestre di anzianità.

EROGAZIONE

Le Parti concordano che le aziende iscritte alla Cassa Edile di Trento accantoneranno a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile 2022 (versamento della contribuzione entro il 25 luglio c.a.), una quota di Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) pari al 76,75% del 4,5% (3,46%).
L’E.V.R. sarà corrisposto da parte della Cassa Edile di Trento agli operai e agli apprendisti operai in due quote annuali che saranno liquidate nella prima decade di luglio e nella prima decade di dicembre.
Per gli impiegati e gli apprendisti impiegati l’E.V.R. continuerà ad essere corrisposto mensilmente direttamente dall’impresa contestualmente al pagamento agli stessi della retribuzione.